Dimissioni telematiche

Le nuove dimissioni telematiche obbligatorie sono   in vigore dal  12 marzo scorso. Introdotte con il  Jobs Act,  si applicano a quasi tutti i lavoratori subordinati (v. sotto le eccezioni) del settore privato. I riferimenti normativi sono il Decreto legislativo  n. 151/2015 e il DM 15.12.15.

Sul sito del Ministero sono  stati resi disponibili dal  10 marzo 2016 due video tutorial che illustrano praticamente i passaggi   della procedura sia per il lavoratore  (VIDEO TUTORIAL CITTADINO) che per  l’eventuale intermediario incaricato dal lavoratore stesso (VIDEO TUTORIAL SOGGETTO ABILITATO).

Ricordiamo che questa sarà l’unica modalità valida per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro . Una delle  finalità  del nuovo sistema è di combattere  il fenomeno delle “dimissioni in bianco”  ossia le lettere fatte firmare  già all’inizio del rapporto di lavoro che il datore di lavoro poteva completare con la data che gli era più comoda .  Ora,  la compilazione di un modulo online  renderà impossibile questa pratica  e  va detto anche che la novità prosegue  la digitalizzazione  nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel solco  che caratterizza ormai  quasi tutte le fasi della vita sociale.

La compilazione e invio del modulo telematico  potranno avvenire direttamente da parte del lavoratore o con l’aiuto di  soggetti intermediari abilitati,  tipicamente i patronati e le organizzazioni sindacali .

La comunicazione  conterrà  tutte le informazioni sul lavoratore e sul rapporto di lavoro che viene interrotto  e verrà  inviata alla posta elettronica del datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso il sistema informatico ministeriale SMV,  che le dà data certa e la  rende immodificabile.  Da ricordare però che una volta inviata, la comunicazione puo essere revocata entro 7 giorni dal lavoratore, sempre attraverso il modulo online. Vediamo più in dettaglio la circolare e le FAQ ministeriali

Dimissioni telematiche: la circolare e le faq ministeriali

La circolare del Ministero del lavoro n.12 del 4.3.2016 ricapitola innanzitutto le norme che regolano il nuovo istituto e le finalità, illustrate sopra . Ricorda poi che alcune categorie sono escluse da quest’obbligo e si tratta  in particolare di :

  • lavoratori domestici
  • lavoratrici e lavoratori  entro i primi tre anni di vita del figlio per i quali vale ancora la modalità con convalida delle dimissioni da parte della commissione territoriale del lavoro
  • rapporti di lavoro marittimo, in quanto il  contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Cadice della Navigazione.
  • lavoratori del pubblico impiego

Prima della compilazione del modulo sarà necessario iscriversi sul sito dell’inps per creare un proprio   Pin Inps  dispositivo che permette appunto di comunicare direttamente con l’istituto, facendosi riconoscere dal sistema  con credenziali riservate. Una volta in possesso del Pin Inps, bisogna registrarsi anche sul sito del Ministero del Lavoro, accedendo da www.cliclavoro.gov.it  per creare le  apposite credenziali (nome utente e password). Il PIN INPS non è necessario se la compilazione viene effettuata dai osggetti abilitati per conto del lavoratore

Solo con le credenziali ministeriali  sarà possibile compilare il modello online ed  inviarlo tramite email (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro

Il modulo si compone di 5 sezioni:

  1. una relativa  ai dati identificativi  del lavoratore;
  2. una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
  3. una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
  4. una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse, tenendo conto dei termini di preavviso cui il lavoratore è soggetto ;
  5. una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca  il modulo con  la  data di  trasmissione  (marca  temporale)  e il codice identificativo che, insieme consentono la non contraffabilita e  immodificabilita  della  comunicazione resa.

La data di trasmissione consente altresi al Sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro ii quale ii lavoratore puo revocare le dimissioni . II sistema informatico SMV darà accesso nei sette giorni successivi infatti alle sole comunicazioni revocabili.

La circolare conclude  indicando il  seguente  indirizzo  di pasta elettronica  per inoltrare  eventuali  quesiti per I’utilizzo  del sistema:  dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.

Riportiamo il testo integrale delle prime FAQ  di chiarimenti , pubblicate sul sito cliclavoro. gov. it:

Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.

7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato?
No.

12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.

14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.

15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
Il consulente del lavoro in qualità di singolo non rientra tra i soggetti abilitati.

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